Regolamento Malattia e infortunio

Malattia – Trattamento economico e rimborsi

In caso di malattia, l'operaio non in prova ha diritto a un trattamento economico, in parte a carico dell'INPS e per la restante parte a carico del datore di lavoro.

Trattamento integrativo

In conformità a quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) del settore edile, il trattamento integrativo di malattia deve essere corrisposto dall'impresa direttamente in busta paga.

Al trattamento integrativo deve essere aggiunta anche la percentuale prevista per i riposi annui, pari al 4,95%, che resta a carico dell'impresa.

Rimborso della Cassa Edile

Le imprese regolarmente iscritte alla Cassa Edile di Viterbo che, per il lavoratore assente per malattia, provvedono al versamento degli accantonamenti previsti dal CCNL, hanno diritto a una quota di rimborso da parte della Cassa Edile.

Il rimborso viene calcolato applicando i coefficienti previsti dalla normativa contrattuale, riportati nella documentazione disponibile in questa sezione.

Modalità di erogazione del rimborso

I rimborsi vengono effettuati esclusivamente mediante accredito sul conto corrente dell'impresa.