Dal 1974, è istituita dal vigente Contratto di Lavoro l’Anzianità Professionale Edile.
Essa viene erogata ogni anno, con un’aliquota crescente ogni due anni, in base alle maturazioni già acquisite in precedenza col Premio di Professionalità Edile, ed è calcolata sul totale delle ore denunciate alla Cassa Edile nell’anno amministrativo precedente (dal 1° ottobre al 30 settembre).
Per maturare il diritto alle liquidazioni annuali e, quindi, allo scatto progressivo della classe, è necessario aver raggiunto un numero minimo di 2.100 ore complessive (ore lavorate + ore di fermo + congedi) nei due anni amministrativi immediatamente precedenti il 30 settembre dell’anno preso a base per il calcolo dell’Anzianità, accreditate anche presso altre Casse Edili.
Per l’accredito delle ore relative a congedo militare, congedo matrimoniale, congedo parentale, è necessaria una specifica richiesta da parte del lavoratore.
Inoltre, in caso di morte o di invalidità permanente assoluta sul lavoro di operai che abbiano percepito almeno una volta la prestazione o comunque abbiano maturato il requisito di cui al paragrafo 3 e per i quali nel biennio precedente l’evento siano stati effettuati presso la Cassa Edile gli accantonamenti di cui all'articolo 18 del CCNL (GNF), è erogata dalla Cassa Edile, su richiesta dell’operaio o degli aventi causa, una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale, costituita dalla paga base minima, dall'indennità di contingenza e dall'indennità territoriale di settore spettanti all’operaio stesso al momento dell’evento.