Il Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) è una figura di rappresentanza dei lavoratori allâinterno del âsistema della sicurezzaâ negli ambienti di lavoro, i cui compiti e ruolo sono disciplinati dal D. Lgs. 81/2008, dal C.C.N.L. di comparto e dallâaccordo sottoscritto a Viterbo tra ANCE/UNINDUSTRIA e le OO.SS. FilleaCGIL â FilcaCISL - FenealUIL.
La nomina/designazione del RLS/RLST è stabilita dal D. Lgs. 81/2008 ed unâintera sezione del decreto è dedicata al tema âConsultazione e Partecipazione dei Rappresentanti dei Lavoratoriâ e prevede che in tutte le aziende debba essere eletto o designato il RLS/RLST, le cui attribuzioni sono di assoluto rilievo: dallâaccesso ai luoghi di lavoro, alla consultazione preventiva e tempestiva in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica di tutti gli atti fondamentali della prevenzione in azienda; dallâinformazione alla formazione fino allâelaborazione e individuazione delle misure di prevenzione.
Per tutte le imprese iscritte alla Cassa Edile di Viterbo nelle quali non sia stato eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), le medesime attribuzioni sono esercitate dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST). Attraverso la nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali lâimpresa avrà attuato quanto previsto dalle norme e dal C.C.N.L. in materia di partecipazione dei lavoratori sulle tematiche della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, in maniera assolutamente gratuita: per accedere al servizio, lâunico requisito richiesto è lâiscrizione alla Cassa Edile di Viterbo.
Il RLS/RLST è dunque una figura necessaria nellâambito del sistema di prevenzione aziendale ed un punto di riferimento essenziale anche per il sistema di prevenzione pubblico nel suo insieme: deve essere, infatti, coinvolto non soltanto da parte del datore di lavoro, ma anche da parte degli organi competenti in tutta una serie di attività fondamentali.
Le attribuzioni del RLST, così come previsto dallâArticolo 50 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m., e da quanto ribadito in sede di contrattazione collettiva sono le seguenti:
- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività .