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Via Col di Lana, 28 00195 ROMA
Contatti
Moschetta Sabino 342.68.86.171 s.moschetta@pslc.it Valentina Cuccello 344.0127653 v.cuccello@pslc.it Anna Lorena Fantini 333.3081179 l.fantini@pslc.it...
CHI SIAMO
Il Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) è una figura di rappresentanza dei lavoratori all’interno del “sistema della sicurezza” negli ambienti di lavoro, i cui compiti e ruolo sono disciplinati dal D. Lgs. 81/2008, dal C.C.N.L. di comparto e dall’accordo sottoscritto a Viterbo tra ANCE/UNINDUSTRIA e le OO.SS. FilleaCGIL – FilcaCISL - FenealUIL.
La nomina/designazione del RLS/RLST è stabilita dal D. Lgs. 81/2008 ed un’intera sezione del decreto è dedicata al tema “Consultazione e Partecipazione dei Rappresentanti dei Lavoratori” e prevede che in tutte le aziende debba essere eletto o designato il RLS/RLST, le cui attribuzioni sono di assoluto rilievo: dall’accesso ai luoghi di lavoro, alla consultazione preventiva e tempestiva in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica di tutti gli atti fondamentali della prevenzione in azienda; dall’informazione alla formazione fino all’elaborazione e individuazione delle misure di prevenzione.
Per tutte le imprese iscritte alla Cassa Edile di Viterbo nelle quali non sia stato eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), le medesime attribuzioni sono esercitate dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST). Attraverso la nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali l’impresa avrà attuato quanto previsto dalle norme e dal C.C.N.L. in materia di partecipazione dei lavoratori sulle tematiche della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, in maniera assolutamente gratuita: per accedere al servizio, l’unico requisito richiesto è l’iscrizione alla Cassa Edile di Viterbo.
Il RLS/RLST è dunque una figura necessaria nell’ambito del sistema di prevenzione aziendale ed un punto di riferimento essenziale anche per il sistema di prevenzione pubblico nel suo insieme: deve essere, infatti, coinvolto non soltanto da parte del datore di lavoro, ma anche da parte degli organi competenti in tutta una serie di attività fondamentali.
COSA FACCIAMO
Le attribuzioni del RLST, così come previsto dall’Articolo 50 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m., e da quanto ribadito in sede di contrattazione collettiva sono le seguenti:
accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività.
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